Giurisprudenza e Prassi

CARATTERISTICHE TECNICHE BEN DETTAGLIATE - OPERATORE ECONOMICO NON PARTECIPANTE – NON LEGITTIMATO A PRESENTARE RICORSO (68)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Come anticipato, nella narrativa in fatto risultano qui attratti nel fuoco della contestazione attorea gli esiti della gara n. 7344340 (“Gara Cateteri”), indetta con determina a contrarre n. 123 del 30 gennaio 2019 e successiva determina n. 190 dell’8 febbraio 2019 “per la conclusione di convenzione per l’affidamento quadriennale della fornitura di cateteri venosi centrali e periferici, cateteri arteriosi, sistemi di monitoraggio cardiovascolare e relativi accessori (medicazioni, dispositivi per disinfezione e sistemi di fissaggio) per le aziende sanitarie e ospedaliero universitarie della regione toscana”, la quale prevedeva, al lotto 75, la fornitura di “Feltrino antimicrobico assorbente in schiuma di poliuretano idrofilico con clorexidina gluconato, idonea per tutti i cateteri vascolari adulti e pediatrici, varie dimensioni in ragione del calibro del catetere, monouso e sterile”, lotto poi aggiudicato, giusta determinazione n. 1178 del 19 luglio 2021, ad Evoluzione S.r.l.

L’impugnazione della società 3M Italia si inserisce in una più ampia contestazione che involge, in sinergia con una domanda coeva spiegata in separato giudizio, anche il bando pubblicato il 16 luglio 2021, mediante il quale ESTAR ha indetto una “gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di DM per medicazioni per ferite piaghe e ulcere per le AASS e gli Enti della Regione Toscana e Umbria a distribuzione ospedaliera e territoriale – soggetto aggregatore (cui 2021-032-0002) - gara n. 8202537”, suddivisa in 84 lotti, in cui però non è stato inserito un lotto di gara per l’acquisto di “Medicazione sterile adesiva per fissaggio in film poliuretano con rilascio lento e prolungato di clorexidina”.

Segnatamente, la tesi attorea muove dalla partecipazione di 3M Italia alla precedente procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 331 del 29 settembre 2014 per la fornitura biennale, rinnovabile per ugual periodo, di “medicazioni per ferite, piaghe e ulcere” destinate alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, nell’ambito della quale la società appellante si era aggiudicata il lotto n. 43, riferito al seguente prodotto “Medicazione sterile adesiva per fissaggio in film di poliuretano con rilascio lento e prolungato di clorexidina” per una quantità totale pari a 60.930 pezzi all’anno.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la decisione di prime cure si riveli immune dai rilievi di parte appellante nella parte in cui, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, ha dichiarato, anzitutto, inammissibile il ricorso proposto nello specifico procedimento qui in rilievo siccome riferito ad una procedura selettiva aggiudicata ad un terzo soggetto, alla quale l’odierna appellata non ha nemmeno partecipato e avverso la cui indizione non ha proposto tempestiva impugnazione censurando le relative regole organizzative.

Vanno, invero, ribaditi i noti principi giurisprudenziali, più volte affermati anche da questa Sezione, a mente dei quali, nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione differenziata e meritevole di tutela, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione: pertanto, chi volontariamente e liberamente si sia astenuto dal partecipare alla selezione non è legittimato a chiederne l’annullamento, ancorché possa vantare un interesse di fatto a che la competizione – che per lui è comunque res inter alios acta – venga nuovamente bandita (cfr. ex multis Cons. Stato, A.P., n. 1/2003, n. 4/2011, n. 5/2014, n. 4/2018).

Nel caso in esame l’Amministrazione ha, infatti, reso pubblica la selezione qui contestata e compiutamente perimetrato il relativo oggetto, riferito ad un prodotto specifico corrispondente al proprio fabbisogno e consistente nella fornitura di “Feltrino antimicrobico assorbente in schiuma di poliuretano idrofilico con clorexidina gluconato, idonea per tutti i cateteri vascolari adulti e pediatrici, varie dimensioni in ragione del calibro del catetere, monouso e sterile”.

L’odierno appellante è stato messo, dunque, in condizione di conoscere l’esistenza della gara e quindi di decidere consapevolmente di parteciparvi e, pertanto, l’opzione di non concorrere è dipesa esclusivamente dalla libera scelta dell’operatore economico 3M Italia, attivo nello stesso settore qui in rilievo e dunque ben consapevole dell’ambito operativo della selezione in argomento, di non partecipare.



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