Giurisprudenza e Prassi

ASSENZA CLAUSOLA PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - SPECIFICHE TECNICHE - ILLEGITTIMO (68)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Provincia di Livorno – U.O. Comando di Polizia – Procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione integrata per gli accertamenti elevati in violazione alle norme del nuovo codice della strada. Importo a base di gara euro: 923.625,00. S.A.: Provincia di Livorno – U.O. Comando di Polizia.

Considerato quanto previsto in generale dall’art. 68 d.lgs. 50/2016 e s.m.i in tema di specifiche tecniche da un lato, con riferimento al comma 4, circa “la garanzia di pari accesso degli operatori economici alla procedura di gara onde evitare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza” e dall’altro, con riferimento al successivo comma 6, indicando che “le specifiche tecniche non possono menzionare la fabbricazione o la provenienza determinata o un procedimento caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore specifico, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”; rilevato che nel caso di specie, vero è che la stazione appaltante ha ritenuto di voler continuare, in un’ottica di economicità, ad avvalersi del sistema software in utilizzo più precisamente del “programma metropilis concilia del gruppo maggioli” chiedendo quindi alle imprese concorrenti una serie di prescrizioni (generanti anche oneri non solo economici per uniformare i due sistemi, quello dell’o.e. con quello della stazione appaltante) al fine di consentire che il servizio di gestione integrata per gli accertamenti elevati in violazione alle norme del nuovo codice della strada, oggetto di gara, fosse allineato e reso compatibile con il software sopra descritto; Ritenuto tuttavia che, pur rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante la definizione della procedura de qua, le richieste avanzate dalla stessa negli atti di gara senza un richiamo al possibile utilizzo di un software ulteriore e alternativo rispetto a quello attualmente in dotazione, non sembra consentire agli operatori concorrenti di poter formulare le proprie offerte anche mediante ricorso a soluzioni equivalenti di sistema, con il rischio di vedere preclusa e/o privilegiata invece la partecipazione a taluni operatori del settore; considerato che la giurisprudenza è ormai pacifica nell’affermare che “il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione” (cfr. tar lazio, 7.01.2020, n. 77; ex multis cons. stato, iii sezione, sentenza n. 6561 /2018).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...