IL PRINCIPIO DI RISULTATO SALVA LA VALIDITA' DELL'OFFERTA CON FIRMA AUTOGRAFA TRASMESSA DIGITALMENTE DA DELEGATO (1)
L'autenticità della firma su un documento presentato alla P.A. e il conferimento del potere di rappresentanza (anche per la "formazione" dell'atto e non solo per la presentazione) possono essere legittimamente ricavati dalla presenza della copia del documento di riconoscimento dell'istante. Pertanto, l'esclusione è illegittima qualora l'offerta, pur firmata digitalmente da un delegato, sia stata sottoscritta in via autografa dal titolare e accompagnata dai documenti necessari a comprovarne la paternità, in quanto "trattasi pertanto di forma di sottoscrizione (digitale e analogico) non solo alternativamente valide o comunque pienamente equipollenti ma anche obbligatoriamente acquisibili dalla P.A. nel senso che quest’ultima è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati)" (in questo senso, Cons. Stato, n. 4877 del 2025; Cons. Stato, n. 3973 del 2020).
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