LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER INATTENDIBILITÀ ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI IN SEDE DI OFFERTA (1.1)
È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti economicamente inattendibile in relazione all'entità degli investimenti migliorativi proposti, anche qualora l'operatore possieda i requisiti minimi di partecipazione previsti dalla lex specialis. Il potere di verifica della stazione appaltante sulla serietà dell'offerta è espressione del principio del risultato e del canone di buon fine dell'azione amministrativa, gravando sul concorrente l'onere di dimostrare la concreta sostenibilità finanziaria delle prestazioni aggiuntive offerte per ottenere punteggi premiali.
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