Giurisprudenza e Prassi
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER PREGIUDIZIALITÀ TRA LOTTI CONNESSI PENDENTE APPELLO
T.A.R. LOMBARDIA, MILANO Ordinanza
2025
È legittima la sospensione del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., qualora sussista un vincolo di pregiudizialità tra l'oggetto del giudizio e un appello pendente innanzi al Consiglio di Stato relativo a un diverso lotto della medesima gara, laddove i motivi di ricorso siano sovrapponibili e l'esito del giudizio superiore possa influenzare l'assetto degli interessi e la formazione delle graduatorie per i lotti residui.
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