SOSPENSIONE DEI LAVORI ILLEGITTIMA, DIFFIDA DELL'APPALTATORE E TEMPESTIVITÀ DELLE RISERVE RISARCITORIE
In tema di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di tardività della riserva sollevata dalla Stazione Appaltante è infondata qualora la protrazione della sospensione oltre i limiti di ragionevolezza sia stata contestata dall'appaltatore con atto di diffida e non sia mai stato redatto un formale verbale di ripresa dei lavori. In tale scenario, l'impresa ha il diritto al ristoro delle spese generali e della lesione dell'utile per tutto il periodo di illegittima sospensione.
"l’impresa, successivamente alla diffida del 12.04.18, non essendo stato redatto nessun verbale di ripresa dei lavori relativo all’appalto principale [...] ha iscritto riserva nel primo atto sottoposto dalla Direzione lavori [...] le riserve dell’impresa sono state, quindi, iscritte in maniera tempestiva e rituale"; "la sospensione può ritenersi illegittima nel periodo compreso tra la formale diffida del 12.04.18 e la data certificata di ultimazione dei lavori".
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

