RISERVE PER ANOMALO ANDAMENTO, SOSPENSIONE UNILATERALE DEI LAVORI E INTERESSI MORATORI COMMERCIALI
"Sul punto, deve rilevarsi che l’art.26, c.1, L.109/94 come modificato dall’art. 9 co. 44 L. 415/1998, rubricato Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici, consente all’impresa esecutrice di avvalersi del rimedio previsto, in via generale, dall’art. 1460 c.c. a salvaguardia dell’equilibrio sinallagmatico del contratto, nell’ipotesi di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, qualora l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato emesso il certificato di pagamento o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale.
[...]
L’impresa non aveva alcun titolo per la sospensione unilaterale dei lavori, non essendole attribuito tale diritto né dall’art. 29 D.P.R. 554/1999 né dagli artt. 10 del contratto, 30 del Capitolato Generale di Appalto e 116 D.P.R. 554/1999, prevalendo la disciplina speciale sul rimedio generale offerto dall’art. 1460 c.c. ed essendo, anzi, espressamente stabilito dall’ultimo comma dell’art. 10 del contratto che “in ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto alla ditta di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto."
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