Art. 117 Penali

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento, degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonchè al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

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Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL FRAZIONAMENTO DELL'AZIONE GIURISDIZIONALE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla proponibilità o meno di due distinte domande di arbitrato, relative allo stesso rapporto, l’una per la decisione sulle riserve inerenti la costruzione, l’altra sulle riserve inerenti la gestione, e sull’eventuale contrasto con il generale principio di buona fede. [B] Sui limiti alla possibilità di frazionare l’azione giurisdizionale, alla luce dei canoni di correttezza e buona fede evidenziati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23726 del 15.11.2007. [C] Sulla validità ed efficacia del contratto d’appalto sottoscritto per la Stazione Appaltante da un organo non munito della rappresentanza e sulla possibilità o meno di successiva ratifica implicita da parte dell’organo munito della legale rappresentanza. [D] Sulla distinzione tra consegna frazionata a consegna mancata in relazione alla applicabilità o meno della decadenza dalla pretesa relativa al prolungamento dei lavori per l'omesso esercizio della facoltà di recesso di cui agli artt. 129 o 133 del regolamento di cui al D.P.R. n.554/1999. [E] Sulla possbilità o meno che il giudizio arbitrale abbia luogo in corso d’opera. [F] Sulla risarcibilità o meno dell'incremento del prezzo dei materiali ferrosi dovuto all’illegittimo allungamento dei lavori e sulla procedibilità o meno di tale domanda in sede arbitrale. [G] Sull’entità della penale massima che la Stazione Appaltante può applicare all’Impresa in caso di ritardo nei lavori imputabile a quest’ultima e sulla possibilità o meno per il Collegio arbitrale di ridurne d’ufficio l’ammontare

LODO ARBITRALE 2009

[A] Le eventuali carenze del progetto esecutivo non possono indurre l’impresa a rifiutare la consegna lavori. [B] Le dichiarazioni con le quali in sede di gara l’appaltatore ha riconosciuto che gli elaborati progettuali sono stati da lui esaminati e giudicati realizzabili non assurgono a mere clausole di stile. [C] Il rifiuto opposto dall’impresa rispetto alla consegna lavori giustifica il provvedimento di risoluzione contrattuale e l’incameramento della cauzione. [D] Sulla particolare valenza della cauzione definitiva qualora si proceda alla sua escussione non già nel corso dell’esecuzione bensì in seguito all’inadempimento dell’obbligo di presa in consegna dei lavori. [F] Sul potere riduttivo delle penali esercitabile d’ufficio dal giudice

LODO ARBITRALE 2008

La richiesta di disapplicazione della penale si sottrae al generale principio della sua formale iscrizione come riserva nel primo documento in cui la penale stessa è applicata per la prima volta. E’ sufficiente che l’Impresa abbia in precedenza avanzato formale istanza di revisione e/o riaccredito della penale all’Amministrazione committente perché possa validamente investire il Collegio Arbitrale attraverso apposito quesito.

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul risarcimento dei danni per il c.d. fermo virtuale e sulla differenza rispetto all’ipotesi di risarcimento da illegittima sospensione lavori ex art. 25 del D.M. 145 del 2000. [B] Sul nesso tra la “sottoproduzione” ed il principio dei c.d. “fatti continuativi”. [C] Sul concetto di tempestività delle riserve nel caso di danno da sottoproduzione dei lavori. [D] Sulla sussistenza o meno di un automatico effetto “sottrattivo” del premio di accelerazione in caso di anomalo andamento dei lavori prodotto dalla committente. [E] Sulla natura sanzionatoria o risarcitoria delle penali contrattuali. [F] Sulla tipologia di varianti che la committente può adottare sospendendo legittimamente i lavori senza che le possano derivare conseguenze risarcitorie. [G] Sulla rilevanza o meno delle spese generali quantificate in sede di offerta dall’appaltatore ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori. [H] Sull’applicabilità o meno dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000 in caso di anomalo andamento dei lavori. [I] Sulla mancata percezione dell’utile in caso di anomalo andamento dei lavori. [L] Sull’autonoma risarcibilità o meno delle spese per le utenze, gli affitti, le indennità chilometriche, i costi di ristorazione, le spese per la vigilanza e la pulizia, per le attività di smaltimento dei rifiuti, nonché per le attività di copia e riproduzioni fotografiche