L'APPALTATORE NON PUÒ SOSPENDERE UNILATERALMENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PENDENZA DI CONTESTAZIONI SULLE RISERVE O SU VARIANTI DI DETTAGLIO (108)
È legittima la risoluzione del contratto d'appalto disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l'appaltatore, adducendo carenze progettuali di non rilevante entità, sospenda unilateralmente i lavori e abbandoni il cantiere, violando l'obbligo contrattuale che vieta l'interruzione delle opere in pendenza di controversie.
"[...] la sospensione unilaterale dei lavori, seguita al sostanziale abbandono operativo dei cantieri, si configura quale condotta del tutto sproporzionata, irrispettosa dei principi anche procedurali, normativi e negoziali, che disciplinano l’esecuzione del contratto di appalto e, da ultimo, senz’altro ingiustificata rispetto alle modifiche e variazioni pur disposte in corso d’opera dalla stazione appaltante. In particolare, le modifiche sopra richiamate e le correzioni a mezzo di disegni esecutivi, da un lato, appaiono rientrare nella fisiologia della conduzione del cantiere e dei lavori, in specie in presenza di opere articolate quali quelle in esame e, dall’altro, attengono soltanto ad alcune delle aree oggetto dell’incarico (aule [...]); neppure, sotto altro profilo, vengono in rilievo modifiche sussumibili nella nozione normativa di variante, ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 (cfr. sul punto l’accertamento tecnico contabile prodotto [...]). Del resto, è espressamente pattuito, in sede di capitolato speciale d’appalto, che l’apposizione delle riserve e, più in generale, la sussistenza di controversie tra le parti non può in nessun caso dar luogo al rallentamento o alla sospensione dei lavori [...].
In conclusione, del tutto legittima risulta l’avvenuta risoluzione per inadempimento dell’impresa appaltatrice, disposta con determina n. 16 del 15.04.2022 dalla stazione appaltante, in ossequio al dettato di cui all’art. 108 D. Lgs. 50/2016. In particolare, l’unilaterale sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, illegittima tanto sul piano sostanziale quanto su quello procedurale, appare condotta di per sé idonea ad integrare i presupposti richiesti dalla citata norma ai fini della risoluzione per inadempimento; sospensione, va osservato, che ha peraltro dato luogo a rilevanti ritardi nella consegna dei lavori, rimasti parzialmente ineseguiti in difetto di idonea giustificazione, che anche sotto tale profilo inducono a concludere nel senso della piena legittimità della determina di risoluzione [...] più volte citata."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

