IL MERO DECORSO DEL TERMINE PER IL COLLAUDO NON ESONERA L'OPERATORE ECONOMICO DALL'ONERE DI FORNIRE LA GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (141)
In tema di riserve per sospensione lavori, l'appaltatore che intenda far valere l'illegittimità della maggiore durata della sospensione deve preventivamente diffidare il RUP a dare le disposizioni necessarie per la ripresa. "La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione" (cfr. Art. 159, comma 3, D.P.R. 207/2010). Ne consegue che, in assenza di tale diffida, nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata, in quanto l'evento condizionante il diritto alla riserva non si è perfezionato.
Inoltre, "per far valere il credito relativo alla rata di saldo era il creditore a dover fornire documentazione relativa alla polizza fideiussora necessaria ai fini del pagamento spettante", non potendo il ritardo amministrativo nell'approvazione del collaudo trasformarsi in un esonero automatico dall'obbligo di garanzia.
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