Giurisprudenza e Prassi

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO CON TERMINE PERENTORIO: RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' DELLA PA (1 - 92)

ANAC DELIBERA 2025

Con delibere n. 406 del 15.10.2025, n. 35 del 05.02.2025 e n. 234 del 03.06.2025, l'Autorità, in linea con quanto sancito dalla giurisprudenza amministrativa, ha ribadito il principio secondo cui il sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un'offerta rappresenta un «adempimento di carattere strumentale finalizzato a garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara e ha altresì un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare una proposta contrattuale consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto (cfr. Cons. St., IV, 09.06.2023, n. 5671). L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. St., V, 19.02.2018 n. 1037)». È stato anche sottolineato che l'obbligo di sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (ex multis, Cons. St., VI, 06.12.2024, n. 9783; ANAC, delibera n. 35 del 05.02.2025).

Infine, è stato chiarito che, qualora la lex specialis contempli l'obbligatorietà del sopralluogo con determinate modalità ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto (cfr. TAR Campania, VI, 25.07.2024, n. 4387; ANAC, delibera n. 35 del 05.02.2025).

Con delibera n. 421 del 18.09.2024, l'Autorità ha anche affermato che «qualora la Stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall'impresa deve ritenersi inammissibile». (ANAC, delibere n. 421 del 18.09.2024; n. 151 del 26.03.2024). La calendarizzazione dei sopralluoghi, con la fissazione di un termine entro il quale gli operatori economici possono trasmettere la richiesta di visita assistita dei luoghi, consente infatti alla Stazione appaltante di: i) organizzare la propria attività in modo da non distogliere propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati (sul punto cfr. nota illustrativa al bando tipo n.1/2021), ii) distribuire le varie richieste in modo da evitare accavallamenti di giorni ed orari che potrebbero minare la garanzia dell'anonimato (cfr. TAR Ancona, 28.03.2025 n. 227); iii) consentire agli aspiranti partecipanti di poter inoltrare richieste di chiarimenti e informazioni complementari entro il termine ultimo fissato dal bando di gara.

Dello stesso avviso è anche parte della giurisprudenza amministrativa che ha osservato come «il termine per l'effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall'ente aggiudicatore come perentorio laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative e dall'esigenza di un ordinato svolgimento della selezione nella fase preliminare» (TAR Lazio, 14.04.2025, n. 7218); in presenza di un termine congruo e di una prescrizione chiara e inequivoca del bando di gara, «spetta all'operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, quale precipitato degli obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale» (TAR Sicilia, Catania, 12.12.2023, n. 3738). Infine, è stato anche evidenziato che le informazioni acquisite in sede di sopralluogo obbligatorio, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta informata e consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato dovrebbe essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando (cfr. ANAC, delibere n. 421/2024; n. 280 del 20.06.2023; n. 22 del 13.01.2021).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)