SOCCORSO PROCEDIMENTALE - CHIARIMENTI SUL CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA - LEGITTIMA RICHIESTA DELLA PA (101.3)
L'art. 101 comma 3 del Codice così recita: “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. (…) I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica”.
Trattasi di una norma che delinea una facoltà di attivazione del soccorso cd procedimentale in termini piuttosto ampi, avendo esteso le maglie dell’istituto (in passato confinato alla mera integrazione e/o rettifica della documentazione di gara) anche ai “contenuti” dell’offerta, garantendo al concorrente la possibilità di fornire delucidazioni al riguardo e fatto salvo il divieto di una modifica sostanziale della medesima, che si traduca in una variazione postuma o manipolazione dei relativi termini.
Con la disposizione de qua il legislatore si è conformato ai recenti approdi “sostanzialisti” della giurisprudenza pronunciatasi sulla materia: secondo un consolidato e condivisibile indirizzo pretorio, che muove anche dalla valorizzazione dei principi del risultato e della fiducia codificati nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione è tenuta a ricercare e ricostruire l’effettiva volontà contrattuale espressa dal concorrente, purché essa sia ragionevolmente e documentalmente evincibile da quanto tempestivamente prodotto in gara, e facendo comunque salva la regola di immodificabilità dell’offerta quale corollario del principio fondante della par condicio dei concorrenti. In altri termini, il soccorso cd procedimentale è funzionale ad ottenere chiarimenti che consentano di ricostruire in maniera certa e univoca l’effettiva volontà contrattuale manifestata dall’operatore, specificando la portata di elementi già interamente contenuti nella propria offerta, e dunque non desumibili da fonti esterne.
Nel caso di specie, i giustificativi prodotti dalla L. hanno precisato che il valore complessivo offerto avrebbe dovuto ricavarsi da una sommatoria dei due importi (euro 186.380,48 ed euro 118.220,72) distintamente indicati nel modulo di offerta, e dunque sulla scorta elementi contenuti nella documentazione di gara e non già ricavabili aliunde: l’effettiva volontà contrattuale era conseguentemente desumibile all’esito di una semplice operazione matematica basata su dati integralmente forniti in seno allo stesso documento recante l’offerta economica dell’impresa.
Le prefate osservazioni, pertanto, sono pienamente rispondenti al parametro delineato dal citato art. 101, co. 3, senza che possa fondatamente parlarsi di una manipolazione o modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, né di una verifica tale da imporre un impegno eccessivamente defatigante o particolarmente gravoso per la stazione appaltante.
Peraltro, lo si ribadisce, una tale modalità di formulazione dell’offerta era stata chiaramente prefigurata a monte dalla stessa lex specialis, sicché non può ritenersi ostativo all’applicazione del soccorso istruttorio - come sopra delineato - il principio di autoresponsabilità.
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