SOCCORSO ISTRUTTORIO: SE IL TERMINE ASSEGNATO E' INFERIORE A 10 GIORNI, NON HA NATURA PERENTORIA (101.1)
Il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cita giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
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