Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO NELLA FASE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER SANARE RADICALI OMISSIONI DICHIARATIVE (83 - 85.6)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

L’art. 85 comma 6 del D.Lgs 50/2016 si riferisce all’attività di produzione documentale complementare da acquisire in fase di verifica; tale acquisizione, infatti, può essere obliterata nella fattispecie sopra descritta, stante che il detentore della documentazione è lo stesso soggetto che dovrebbe fornirla a comprova; ma, nel caso in questione, ciò che è deficitario è il dato autodichiarativo contenuto nel DGUE, la “prova documentale preliminare” che, nel caso di specie, esibisce una referenza inidonea ad attestare il possesso del requisito in capo alla società controinteressata.

In secondo luogo, non può esplicare in un simile contesto efficacia sanante la produzione di una attestazione postuma rispetto alla partecipazione alla gara riferentesi ad una referenza radicalmente diversa da quella originariamente acquisita.

La fattispecie all’esame del Collegio, dunque, non è riconducibile ad una attività esplicativa o integrativa delle dichiarazioni rese, ma trasmoderebbe in un inammissibile processo di radicale modifica e sostituzione di una dichiarazione resa e della correlata referenza cui tale dichiarazione si riferisce.

Non ci si trova, infatti, di fronte ad una dichiarazione contestuale alla domanda di partecipazione contenente le indicazioni essenziali per l'individuazione del servizio prestato e speso in gara -cosa che consentirebbe di addivenire ad una integrazione della stessa- ma in una situazione in cui si renderebbe necessario introdurre, in un momento successivo al termine di presentazione delle offerte, un requisito mai dichiarato o di sostituire un requisito dichiarato con uno diverso, addivenendo ad una modifica sostanziale dei contenuti della dichiarazione resa nel DGUE.

La giurisprudenza ha precisato che “la linea di demarcazione tra "regolarizzazione documentale" consentita ed "integrazione documentale" inammissibile deve desumersi dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando di gara, nel senso che il soccorso istruttorio non opera solo allorquando vengano in rilievo omissioni documentali o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis e che siano previsti da una clausola chiara ed univoca.” (cfr. CdS V 17.3.2021, n° 2291); nel caso di specie, la clausola in parola prevedeva in maniera dettagliata la dichiarazione da rendere nel DGUE e stabiliva in modo espresso l’esclusione del concorrente ove fosse stato, in realtà, sprovvisto del requisito di partecipazione dichiarato nel DGUE.

Parimenti non colgono nel segno gli invocati richiami all’ammissione al soccorso istruttorio.

Infatti, in disparte della problematica riconduzione della situazione all’esame del Collegio nel novero delle fattispecie suscettibili di soccorso istruttorio, stante la presenza di una dichiarazione che reca una referenza inidonea (e non il caso di una omissione parziale, una incompletezza o una irregolarità formale di quanto dichiarato), la disciplina normativa e la lex specialis, richiedevano una specifica dichiarazione attestante il concreto possesso del requisito di cui al citato punto 3 della lettera C del disciplinare che doveva essere resa attraverso la compilazione del DGUE, “sicché la successiva fase di verifica dei requisiti deve svolgersi entro il perimetro di quanto al riguardo dichiarato nella domanda di partecipazione, senza immutazioni sostanziali del suo contenuto.”

“È infatti principio pacifico quello per cui il rimedio del c.d. soccorso istruttorio non può essere utilizzato nella fase di verifica dei requisiti per sanare radicali omissioni dichiarative.” e che non è consentito “presentare una nuova dichiarazione rispetto a quella già formalizzata nel DGUE, Né “consentire, “in sede di comprova dei requisiti, di modificare le proprie dichiarazioni (mediante l'individuazione di un altro e diverso Ente rispetto a quello indicato nel DGUE), anziché limitarsi solo a verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico (nel DGUE e in sede di soccorso istruttorio).” (cfr. CdS V 17.3.2021, n° 2291)

Ciò anche in ragione del fatto che una siffatta modifica si tradurrebbe in una violazione dell'”affidamento dei concorrenti nella completezza e nella definitività delle dichiarazioni di partecipazione rese da ciascuno degli altri.”



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
MODIFICA SOSTANZIALE: Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è consid...