SOCCORSO ISTRUTTORIO: ESPERIBILE PER OTTENERE LE CERTIFICAZIONI DICHIARATE NEL DGUE (101.1)
Risulta per tabulas che M. Srl, nell’ambito della domanda di partecipazione, ha dichiarato di possedere la certificazione di sistema gestione ambientale, prevista quale requisito di idoneità professionale, nonché quella di gestone della qualità, richiesta invece ai fini della riduzione della cauzione e risulta altresì pacifico tra le parti che la Stazione Appaltante, nell’ambito della seduta pubblica della Commissione di gara, ha esercitato il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D. Lgs. N. 36 del 2023 assegnando alla controinteressata termine per la produzione delle relative certificazioni. M., di contro, nel costituirsi ha dato prova altresì di possedere, e di aver trasmesso, la certificazione ISO 9001:2015 e 14001:2015.
Va dato atto che per giurisprudenza pacifica "Le dichiarazioni degli operatori economici contenute nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti dichiarati, dovendo la commissione di gara basare su tali dichiarazioni la valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara dell'impresa.
Del pari la giurisprudenza ammette pacificamente l’esperibilità del soccorso istruttorio volto all’ottenimento di tale documentazione, in piena conformità a quanto prescritto dall’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023. Difatti il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale (Consiglio di Stato sez. V 16/03/2020, n. 1881; Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2025, n. 1707).
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Parte ricorrente ha poi dedotto la violazione della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti, in quanto dopo che si era provveduto all’apertura busta contenente l’offerta tecnica ed economica della controinteressata, e a proporre l’aggiudicazione della gara, all’esito della riammissione della ricorrente (inizialmente esclusa per la mancanza di iscrizione della stessa nella “white list”), venivano di fatto ripetute le valutazioni in relazione, questa volta, a entrambi gli operatori economici, seppur mediante l’operato di una nuova commissione.
Nel caso di specie, pur essendo stata nominata una nuova commissione, che ha provveduto a rivalutare integralmente le offerte tecniche ed economiche, di fatto le buste tecniche ed economiche della controinteressata, poiché già aperte nella precedente fase e oggetto di scrutinio, come risulta dai verbali di gara e come peraltro evidenziato dalla medesima commissione di nuova nomina, erano di fatto concretamente conoscibili, sicché si è realizzata, in applicazione dei principi citati, la violazione della par condicio tra i partecipanti e dei requisiti minimi di segretezza delle offerte.
Ne consegue, quindi, l’annullamento degli atti della procedura di gara, salva la valutazione rimessa all’amministrazione competente in ordine alla riedizione della stessa.
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