Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - AMMESSO PER LA COMPROVA DI UN REQUISITO SPECIALE GIA' DICHIARATO (101.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Se nella domanda di partecipazione alla gara viene inequivocabilmente dichiarato il possesso del requisito di regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi ma indicando, all’uopo, solo alcuni dei servizi precedentemente svolti, si può esperire il soccorso istruttorio se i contratti stipulati per gli appalti analoghi già svolti erano stati versati agli atti del FVOE ove la stazione appaltante poteva prenderne visione.

Appare legittima l’attivazione del soccorso istruttorio a fronte della mera incompletezza della documentazione tesa a comprovare il requisito in parola, che nella specie è avvenuta mediante l’autodichiarazione dell’elenco dei servizi analoghi svolti e la contestuale produzione dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

A dispetto di quanto opinato da parte appellante il soccorso istruttorio non ha, dunque, sopperito alla assoluta carenza del requisito, bensì alla parziale comprova di un requisito regolarmente posseduto e dichiarato.

A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa esclude rigorosamente l’esperibilità del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui sia volto a sopperire al mancato possesso di requisiti di partecipazione precisando che: “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti” (Cons. St., n. 4526 del 2025). Ed invero, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all'operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)” (Cons. Stato, n. 7870 del 2023; id. n. 8214 del 2024). In sostanza, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, n. 1540 del 2021). Ciò in quanto, nell'ambito del settore dell’evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, n. 1372 del 2024).

Per pretesa di completezza, nel rievocare la sistematizzazione operata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 7870 del 21 agosto 2023 tra soccorso integrativo, soccorso sanante e soccorso istruttorio in senso stretto, la fattispecie che viene in rilievo nel caso di esame è pacificamente ascrivibile al primo ossia “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico)”. Difatti, la controinteressata si è limitata ad integrare la documentazione di supporto fermo restando che il requisito era regolarmente posseduto – e puntualmente dichiarato – già in sede di domanda di partecipazione.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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