Giurisprudenza e Prassi

RICHIESTA IN GARA CERTIFICATI ATTESTANTI LA COMPROVA DEI REQUISITI - ADEGUATAMENTE MOTIVATA (86)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2022

A ben vedere, l’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, al comma 5, prevede che «Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi».

Ebbene, il predetto allegato XVII, parte II, alla lett. a,

-al punto i) consente di provare la capacità tecnica mediante «un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima»;

– al punto ii), consente di provare le capacità tecniche per il tramite di «un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati».

La Stazione appaltante ha stabilito, quale regola generale, che la prova della capacità tecnica può essere data con le modalità previste dal citato allegato XVII (elenco dei principali servizi resi negli ultimi tre anni presso soggetti pubblici o privati), salvo richiedere, per i servizi resi in favore di enti pubblici e quelli privati inseriti nell’elenco ISTAT, la dimostrazione mediante originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Parte ricorrente si duole dell’illegittimità di tale previsione.

A tal fine evidenzia di aver prodotto, in conformità alle previsioni di legge (id est: lett a, punto ii, allegato XVII sopra citato) l’elenco dei servizi resi e in favore delle pubbliche amministrazioni nel triennio precedente, elencati nel DGUE trasmesso in sede di gara e i relativi pagamenti ricevuti.

Dal quadro normativo sopra richiamato, il Collegio ritiene che la stazione appaltante non abbia debitamente motivato la scelta di richiedere, oltre l’elenco dei servizi resi, anche gli originali firmati digitalmente dal sottoscrittore o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Tale previsione, infatti, risulta previsto, al punto i) della lettera a) sopra indicata, essenzialmente per gli appalti di lavori e non anche per gli appalti di servizi, quale quello qui in discussione, per i quali il successivo punti ii) della medesima lettera a) si limita a prevedere, come sostenuto dalla parte ricorrente, solo l’elenco delle principali forniture o dei servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati.

Erroneamente quindi (senza per altro motivare in ordine alla necessità di richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria) il disciplinare di gara, nel caso in esame, al punto 5.4 qui contestato, ha richiesto di comprovare il possesso del requisito tecnico mediante la produzione di certificati rilasciati dalle amministrazioni committenti per i servizi resi nel triennio precedente laddove, come sopra evidenziato, la norma primaria ritiene sufficiente (per i servizi e le forniture) la produzione da parte dell’operatore economico partecipante di un elenco dettagliato con le indicazioni sopra riportare.

In accoglimento della censura, quindi, deve ritenersi illegittima la previsione del disciplinare oggetto di impugnazione e, per l’effetto, illegittimi i verbali di gara che hanno disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per il servizio di formazione in favore dei dipendenti della regione.



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