Giurisprudenza e Prassi

ERRATA INDICAZIONE DEL LOTTO E LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1)

TAR LAZIO SENTENZA 2026

L'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, consente di sanare carenze documentali, inesattezze o irregolarità, ma non può essere utilizzato per sostituire una manifestazione di volontà espressa erroneamente dal concorrente qualora l'errore non sia immediatamente riconoscibile come mero refuso materiale. Pertanto, l'indicazione nella domanda di partecipazione di un lotto diverso (corredato da CIG, importo e descrizione specifici di quel diverso lotto) non è sanabile, in quanto dequotare tale errore a mera irregolarità violerebbe il principio di autoresponsabilità e la parità di trattamento tra i concorrenti.

“In sostanza, il soccorso istruttorio consente solo di sanare carenze, inesattezze od irregolarità e l’operazione auspicata da parte ricorrente [sostituzione della volontà espressa, ndr] non rientra in nessuna delle predette ipotesi. Né, in contrario, assume significativa rilevanza il richiamo […] al principio del risultato dal momento che il principio in esame deve operare, come espressamente previsto dall’art. 1 d. lgs. n. 36/23, ‘nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza’.”

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati