Giurisprudenza e Prassi

ATTESTAZIONE SOA: IL POSSESSO DEI REQUISTI DEVE ESSERE DIMOSTRATO SOLO DAL CONSORZIO STABILE (225.13)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

In ordine alla questione del cumulo alla rinfusa, va dunque precisato che la giurisprudenza ha oramai chiarito, anche in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 225, co. 13, del d.lgs. n. 36/2023, che i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal Consorzio stabile (cfr., tra le molteplici, la sentenza di questa Sezione del 27/6/2023 n. 3863).

Al secondo motivo del ricorso introduttivo è affermato che il costituendo raggruppamento di professionisti, designato dal C. per la progettazione (costituito dalla mandataria H. e dai mandanti .... E ....) non possiede i requisiti di idoneità professionale richiesti dal disciplinare, con riguardo al punto 8.11, lettera C), ove è stabilito che il gruppo di lavoro è composto dagli indicati professionisti, tecnici ed esperti tra cui un archeologo (iscritto nell’elenco istituito con regolamento approvato con decreto del MiBACT del 30/3/2009 n. 60: lettera G).

A fronte di tali acquisizioni documentali agli atti della gara, non è rappresentabile l’omessa inclusione della figura nel gruppo di lavoro, né sostenibile (come evidenziato nella memoria difensiva di parte ricorrente del 16/9/2023) che i progettisti avrebbero dovuto essere nominativamente indicati dal concorrente, non designabili dalla Società mandataria delle prestazioni di progettazione.

Trattasi di un argomento di natura formalistica, non avente fondamento nelle previsioni del disciplinare, che si scontra con l’ottica sostanziale che deve presiedere alla fissazione delle regole di gara e che deve uniformarsi al rispetto del principio del risultato (ora fissato dall’art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36/2023), valevole come criterio orientativo per garantire il conseguimento dell’obiettivo dell’azione pubblica, facendo recedere tutti quei formalismi che non corrispondono a illegittimità che concretamente non garantiscano il corretto espletamento dell’appalto.

In questi termini, posto che la figura dell’archeologo è stata prevista ed è garantito l’assolvimento dell’incarico con l’impegno irrevocabile del professionista, ogni disputa intorno alle modalità di affidamento (peraltro, come detto, senza riscontro nelle previsioni della legge di gara) si mostra priva di pregio.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;