MANCA LA STRUMENTALITÀ SE L'APPALTO NON RIGUARDA IL CORE BUSINESS NEI SETTORI SPECIALI (141.2)
L'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può essere desunta solo dalla natura del soggetto aggiudicatore, ma richiede la strumentalità oggettiva dell'appalto rispetto all'attività speciale. Tale strumentalità deve essere interpretata in modo ragionevolmente restrittivo, intendendosi per tale un affidamento che sia finalizzato agli scopi propri dell'attività speciale, con esclusione di quelle attività accessorie o residuali che non risultano strettamente necessarie per il perseguimento del servizio pubblico.
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