GIURISDIZIONE ORDINARIA PER APPALTI NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (14.1)
In tema di settori speciali, il concetto di strumentalità dell'appalto deve essere interpretato in modo ragionevolmente restrittivo, riferendosi esclusivamente a quegli affidamenti finalizzati agli scopi propri dell'attività speciale. Ne consegue che la vendita e lo smaltimento di apparecchiature dismesse (contatori e modem), non essendo funzionali alla produzione o distribuzione di energia, esulano dalla giurisdizione amministrativa, ricadendo nella giurisdizione del giudice ordinario anche per quanto attiene alla risoluzione contrattuale.
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