GESTIONE RIFIUTI: L'ENTE PUO' IMPORRE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SCADUTO PER MOTIVI DI SANITA' PUBBLICA MA NON LA DETERMINAZIONE UNILATERALE DEL CORRISPETTIVO (106)
"Ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 152/06, invero, "qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere", il Sindaco ha il potere di "emettere … ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".
Al riguardo la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2395 del 12 marzo 2024) ha chiarito che l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente è manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto (art. 54, d.lgs.267/2000); detto potere eccezionale può essere esercitato come capo dell’amministrazione comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, d.lgs. 267/2000). Il presupposto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza – e qui sta l’urgenza - in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari – e qui sta la contingibilità. Non è pertanto possibile adottare ordinanze qualificabili come contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
A ciò si aggiunga che, secondo condivisibile giurisprudenza (TAR Calabria – Sezione staccata di Regio Calabria, n. 437 del 2 luglio 2019), ed esaminando più da vicino una fattispecie analoga a quella per cui oggi è causa, deve considerarsi illegittima l’ordinanza qualificata come “contingibile e urgente” emanata dal Sindaco al fine di assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo che dovrà essere pagato al privato per l’esecuzione di quella prestazione.
In forza dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, invero, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

