Giurisprudenza e Prassi

GESTIONE RIFIUTI: L'ENTE PUO' IMPORRE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SCADUTO PER MOTIVI DI SANITA' PUBBLICA MA NON LA DETERMINAZIONE UNILATERALE DEL CORRISPETTIVO (106)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

"Ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 152/06, invero, "qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere", il Sindaco ha il potere di "emettere … ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".

Al riguardo la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2395 del 12 marzo 2024) ha chiarito che l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente è manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto (art. 54, d.lgs.267/2000); detto potere eccezionale può essere esercitato come capo dell’amministrazione comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, d.lgs. 267/2000). Il presupposto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza – e qui sta l’urgenza - in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari – e qui sta la contingibilità. Non è pertanto possibile adottare ordinanze qualificabili come contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

A ciò si aggiunga che, secondo condivisibile giurisprudenza (TAR Calabria – Sezione staccata di Regio Calabria, n. 437 del 2 luglio 2019), ed esaminando più da vicino una fattispecie analoga a quella per cui oggi è causa, deve considerarsi illegittima l’ordinanza qualificata come “contingibile e urgente” emanata dal Sindaco al fine di assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo che dovrà essere pagato al privato per l’esecuzione di quella prestazione.

In forza dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, invero, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)