Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI RISCOSSIONE CREDITI - SERVIZIO LEGALE SOTTOPOSTO AL CODICE (17)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Erroneamente la sentenza avrebbe disatteso tali rilievi considerando l’appalto de quo (servizi di riscossione) come rientrante nei servizi esclusi di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) del d.lg.s 50 del 2016.

In primis in quanto dai documenti della lex specialis di gara non era in alcun modo evincibile che AQP avesse inteso attivare una procedura per l’affidamento di un servizio legale “escluso” e che dunque non fosse applicabile per intero il Codice dei contratti pubblici.

Né alla conclusione che si tratti di una procedura di gara rientrante nella previsione dell’art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 potrebbe pervenirsi, a dire della società appellante, avuto riguardo a quanto ritenuto dalle Linee Guida ANAC n. 12 e al Parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 reso in data 3 agosto 2018.

nel senso della configurabilità della presente procedura come relativa ai servizi legali di cui all’allegato IX del Codice e conseguente assoggettamento alla disciplina degli articoli 140 e seguenti dello stesso, con applicabilità pertanto della disciplina codicistica ad esclusione delle deroghe espressamente previste, milita anche il riferimento operato dalla società appellante alle Linee Guida Anac.

Ed invero il dibattito in ordine al rapporto fra incarichi di rappresentanza legale nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ed equiparati e diritto dei contratti pubblici ha trovato un primo punto di approdo nell’approvazione, nell’ottobre del 2018, delle Linee Guida n. 12 (“Affidamento dei servizi legali” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC).

Attraverso dette Linee Guida – come noto espressione del potere di regolazione riconosciuto alla stessa Autorità dall’art. 213, comma 2 del “Codice dei contratti pubblici” e come tali riconducibili alla categoria delle linee guida “non vincolanti” – l’ANAC ha fra l’altro inteso da un lato precisare le fattispecie di “servizi legali” escluse dall’ambito applicativo del Codice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d) dello stesso, a sua volta riproduttivo dell’art. 10, comma 1, lett. d) della Direttiva 214/24/UE 3, dall’altro, con riferimento alle modalità di affidamento, definire specifici comportamenti che hanno assunto un consistente rilievo nell’ottica della applicazione in concreto, proprio ai “servizi legali” esclusi, di quanto previsto dall’art. 4, D.lgs. n. 50/2016 che assoggetta i relativi affidamenti al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (oltre che a quelli di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica difficilmente riferibili ai servizi di natura legale).

Sotto il primo profilo, facendo propria la ricostruzione degli istituti rilevanti operata, dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ANAC ha reputato come non riconducibile alle fattispecie escluse – e pertanto assoggettati ai servizi di cui all’allegato IX del Codice e conseguente assoggettamento alla disciplina degli articoli 140 e seguenti dello stesso – i contratti che, sebbene comportanti in ogni caso la “rappresentanza legale” in giudizio, abbiano ad oggetto l’affidamento della gestione del contenzioso di una stazione appaltante in modo continuativo o periodico (richiamando così l’art. 1677 c.c.) con organizzazione di mezzi ed assunzione autonoma del rischio. Rientrerebbe nell’ambito della fattispecie esclusa quindi solo l’incarico di rappresentanza legale conferito ad hoc e riferito a singola controversia o questione, caratterizzantesi – differentemente dalla fattispecie precedente – “per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale”.

Seguendo l’impostazione assunta nelle citate Linee Guida – sulla scorta del parere del Consiglio di Stato – la riconduzione all’ambito applicativo dei servizi legali di cui all’Allegato IX, piuttosto che a quelli da reputarsi esclusi (art. 17), discende infatti non dalla tipologia di servizio legale oggetto (esclusivo o parziale) di affidamento (patrocinio legale in giudizio che può essere svolto solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato) ma dalla natura del contratto (incarico continuativo/incarico episodico) comprendente l’affidamento del servizio legale in questione.X

Precisato ciò, pertanto, alla luce della citata disciplina normativa, nell'affidamento di servizi eterogeni tra loro, le stazioni appaltanti devono procedere a gare separate, ovvero ad un'unica gara suddivisa in più lotti funzionali o prestazionali, conformemente al settore di lavori, servi e forniture richiesti, al fine di garantire un adeguato livello di concorrenza, soprattutto tra piccole e medie imprese, che diversamente si vedrebbero estromesse in caso di accorpamento di prestazioni disomogenee, specie laddove i servizi posti a gara, come nell’ipotesi di specie, richiedano requisiti di capacità tecnico professionali tra loro distinti.

In materia di appalti pubblici vi è pertanto come noto la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio come recepito all'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, non costituisce una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza. Cons. Stato Sez. III, 29/07/2020, n. 4834; Sez. III, 03/07/2020, n. 4289, Cons. Stato Sez. V, 07/02/2020, n. 973).

L’adozione dell’opzione del lotto unico risulta ragionevole in particolare laddove la scelta sia adeguatamente motivata e la commessa interessi servizi omogenei.



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