Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI PUBBLICI LOCALI –AFFIDAMENTO IN HOUSE – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI NUMERICI SULLE MODALITÀ GESTIONALI– LEGITTIMITÀ (192.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

In coerenza con l’onere di istruttoria e motivazione rafforzati imposto alle amministrazioni dagli artt. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – a sua volta conformi al diritto dell’Unione Europea, come accertato dalla Corte di giustizia nella parimenti richiamata ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19 (Rieco spa) – l’opzione del Comune per l’in house providing è sorretta da un’adeguata esposizione delle sottostanti ragioni.

Esse risiedono in sintesi, innanzitutto, nell’inoppugnabile dato che il ricorso al mercato, come anche la società mista (anche se in misura corrispondente alla partecipazione del socio privato), implicano per l’amministrazione comunale un onere economico corrispondente all’utile di impresa richiesto dal socio. Rispetto a questo inoppugnabile dato di esperienza, la ricorrente oppone che l’indagine così limitata non considera la complessiva struttura dei costi per la produzione del servizio, sulla base della quale l’operatore economico è in grado di formulare il prezzo di mercato.

Sul punto si può nondimeno osservare che la relazione ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012 del Comune, nell’impossibilità di addentrarsi in un’analisi di questo genere, necessariamente riferita alla singola realtà imprenditoriale, svolge una comparazione delle tre soluzioni gestionali, date dall’affidamento al mercato, ad una società mista e ad una società in house, a parità di canone base. Si tratta in sostanza di una simulazione di uno scenario tipico di una procedura di gara alla quale abbia partecipato anche la società in house, la quale per la natura di ente strumentale dell’amministrazione partecipante, opera per non già per fini di lucro, avvalendosi della neutralità sotto questo profilo della forma societaria, ma per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico della medesima amministrazione.

La relazione approvata dal consiglio Comunale si diffonde in un’analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali rispetto agli obiettivi avuti di mira dall’amministrazione nello svolgimento del servizio di igiene urbana. Nell’ambito di questa analisi la relazione sottolinea i vantaggi della scelta del modello in house, dati tra l’altro: dalla riserva in capo all’ente comunale della direzione strategica e dalla maggiore capacità di controllo sulla gestione; dall’esperienza maturata dalla società in house nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso; dalla maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell’in house providing, e dalla riduzione di organico. Non manca al riguardo una disamina delle criticità insite nel modello in questione, individuate tra l’altro nei maggiori vincoli agli investimenti in risorse umane e strumentali; nell’assenza di competizione sul prezzo quale vi sarebbe stata in gara e nell’impossibilità di applicare penali in caso di inadempienze contrattuali.

La relazione svolge quindi un’analoga analisi per il modello del ricorso al mercato, del quale sono individuati quali punti di forza: la professionalità e l’esperienza nel settore; l’assunzione di responsabilità per l’esecuzione del servizio in via esclusiva in capo all’operatore privato; la competizione sul prezzo in sede di gara; una maggiore capacità di investimenti, cui però si contrappone l’assenza delle sinergie tipiche dell’in house providing derivanti dall’alterità soggettiva dell’appaltatore rispetto all’amministrazione; e i rischi di contenzioso tra le due parti.

La scelta finale tra i diversi modelli (ivi compresa la società mista) viene quindi espressa mediante l’attribuzione di punteggi in relazione ai singoli punti di forza e debolezza. In relazione alla prevalenza per l’internalizzazione del servizio vi sono quindi le contestazioni della riccorente, che sottolinea l’arbitrarietà e l’assenza di supporto istruttorio di tali valutazioni. Sennonché esse devono considerarsi analitiche nella misura in cui tali sono i singoli indicatori che nella valutazione comparativa sono singolarmente valorizzati all’interno della relazione ex art. 34, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, con l’attribuzione del punteggio numerico a ciascuno di essi, e che in questa forma esprimono il giudizio di convenienza economica formulato dal Comune per ciascun modello di gestione del servizio di igiene urbana.

Deve ritenersi che attraverso le modalità qui descritte la relazione enunci le «ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta», come richiesto dall’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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