Giurisprudenza e Prassi

INCARICO LEGALE - ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI - I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAGLI ESECUTORI (68.11)

ANAC DELIBERA 2023


Le Linee Guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali, precisano che In caso di associazione di professionisti tali requisiti (di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale n.d.r.) sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

La tesi alternativa proposta dagli istanti secondo cui "in caso di partecipazione in RTP, gli elementi che concorrono all'attribuzione del punteggio tecnico, sono quelli cumulativamente posseduti da tutti gli operatori raggruppandi e non solo quelli posseduti dal mandatario" non è accoglibile proprio perché la necessità di rispettare la norma secondo cui "l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale" se da un lato non esclude la partecipazione in forma associata, dall'altro impone che elementi di valutazione quali il voto di laurea e l'anzianità professionale siano riferiti al professionista designato, che, nel caso in esame, corrisponde al mandatario e ritenuto che tale previsione della lex specialis, peraltro comune a tutti bandi analoghi, è comunque frutto di una decisione discrezionale della Stazione appaltante che non pare sindacabile sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, sproporzione o abnormità.

Peraltro gli elementi di valutazione dell'offerta de quibus sono riconducibili a una peculiare ipotesi di deroga al divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'offerente ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta (ex multis V. Consiglio di Stato, Sez. V, 17/02/2022, n. 1186), poiché requisiti soggettivi di che trattasi hanno una immediata incidenza sulla qualità dell'offerta, essendo la prestazione oggetto dell'appalto di natura intellettuale, con la conseguenza che la loro capacità di generare punteggio non può prescindere dalla loro (doverosa) immediata riconducibilità al professionista designato, che assume la responsabilità personale della prestazione professionale resa (v. art. 14, comma 2, legge n. 247/2012)

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