Giurisprudenza e Prassi
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO: NON E' NECESSARIO IL CIG
ANAC ATTO DEL PRESIDENTE
2026
L'Autorità chiarisce che la corretta procedura di affidamento dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto, distinguendo tra:
- Incarichi di lavoro autonomo (ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001): configurabili se la prestazione è altamente qualificata, temporanea e straordinaria. In tale ipotesi, non è ammesso il rinnovo del contratto poiché finalizzato a soddisfare fabbisogni contingenti. Sotto il profilo della tracciabilità, tali incarichi sono sottratti all'obbligo di acquisizione del CIG.
- Appalti di servizi di natura intellettuale: configurabili qualora la prestazione risponda a bisogni permanenti e strutturali dell'amministrazione. In questo caso, l'affidamento rientra nella disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, con il conseguente obbligo di acquisire il CIG e la possibilità di prevedere rinnovi o proroghe nei limiti di legge.
L'Autorità sottolinea che la giurisprudenza contabile vieta l'uso del lavoro autonomo per coprire fabbisogni ordinari e permanenti, onde evitare l'elusione delle norme sul pubblico impiego e sulla concorrenza.
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