Giurisprudenza e Prassi

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO: NON E' NECESSARIO IL CIG

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2026

L'Autorità chiarisce che la corretta procedura di affidamento dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto, distinguendo tra:

  • Incarichi di lavoro autonomo (ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001): configurabili se la prestazione è altamente qualificata, temporanea e straordinaria. In tale ipotesi, non è ammesso il rinnovo del contratto poiché finalizzato a soddisfare fabbisogni contingenti. Sotto il profilo della tracciabilità, tali incarichi sono sottratti all'obbligo di acquisizione del CIG.
  • Appalti di servizi di natura intellettuale: configurabili qualora la prestazione risponda a bisogni permanenti e strutturali dell'amministrazione. In questo caso, l'affidamento rientra nella disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, con il conseguente obbligo di acquisire il CIG e la possibilità di prevedere rinnovi o proroghe nei limiti di legge.

L'Autorità sottolinea che la giurisprudenza contabile vieta l'uso del lavoro autonomo per coprire fabbisogni ordinari e permanenti, onde evitare l'elusione delle norme sul pubblico impiego e sulla concorrenza.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...