Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO: L'ADEGUAMENTO DEL PEF NON E' MODIFICA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA SE LA VERIFICA È PREVISTA DALLA LEX SPECIALIS PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO (106)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

È inammissibile il ricorso proposto contro una delibera regionale di indirizzo che prenda atto delle attività istruttorie volte all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) di una gara TPL (Trasporto Pubblico Locale), trattandosi di atto endoprocedimentale privo di effetti esterni immediati.

Nelle concessioni di servizi di trasporto, l'adeguamento del PEF in sede di subentro non viola il divieto di modifica sostanziale dell'offerta se tale verifica è prevista dalla lex specialis per garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio.

"[...] l’impugnata DGRC n. 705/2025 non riveste natura provvedimentale, quanto meno nel senso dell’attitudine a produrre immediati effetti esterni lesivi, poiché, lungi dallo stabilire ex se un definitivo assetto di interessi, si risolve invece in un atto meramente ricognitivo della situazione esistente, avente valenza di mero indirizzo rispetto alle future ed eventuali determinazioni conclusive [...].

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’oggetto del provvedimento amministrativo è individuabile nel suo essere indirizzato alla modificazione della realtà esistente (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 27/9/2023 n. 8547, p. 3.1: “In più di un’occasione il Consiglio di Stato ha ribadito che oggetto del provvedimento amministrativo è la porzione di realtà giuridica e materiale su cui l’atto è destinato ad incidere (Cons. Stato, sez. II, 23/08/2022, n. 7369; Cons. Stato, sez. III, 30/04/2019, n. 2802; Cons. Stato, sez. III, 30/04/2019, n. 2802)”)."

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