Giurisprudenza e Prassi

EQUO COMPENSO NON SOGGETTO A RIBASSO: L'OFFERTA CHE ERODE TALE COMPENSO E' ILLEGITTIMA (41.15)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

La regola concernente la non ribassabilità dei compensi professionali e determinazione della loro misura promanava -nella specie- direttamente dalla lex specialis di gara.

Il capitolato tecnico prestazionale prevedeva infatti che “Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto è stato determinato ai sensi dell’art. 41, c. 15 del D. Lgs. 36/2023 con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 come specificato dall’allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023.

Alla luce di ciò, emerge chiaramente come fosse la lex specialis, non solo a prevedere la non ribassabilità del compenso professionale (oltreché delle spese di sicurezza e di manodopera), ma anche a determinarne specificamente l’importo non ribassabile.

L’art. 1 d.m. 17 giugno 2016, nell’approvare «le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici»», allora vigente, si riferisce alla «progettazione», che è attività composita, ricomprendente in sé prestazioni di varia natura e contenuto (cfr., in tal senso, lo stesso secondo periodo dell’art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 che elenca alcune delle attività sottese alla progettazione).

Le prestazioni oggetto dell’appalto controverso rientrano senz’altro nel novero di quelle considerate e valorizzate dal d.m. 17 giugno 2016, come emerge dalla coincidenza delle prestazioni enumerate e qualificate dal capitolato (con rimando alle corrispondenti voci di cui all’all. I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023) con quelle di cui alle tabelle Z-2 e Z-1 allegate al decreto.

Alla luce di ciò, non è condivisibile l’assunto di parte appellante in base al quale potrebbe trovare applicazione nella specie il criterio di calcolo dei compensi “a vacazione”.

Quest’ultimo criterio è infatti previsto a ben vedere per le «prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1» dell’art. 6 d.m. 17 giugno 2016 (in tal senso, cfr. il comma 2 della disposizione), e cioè per quelle (non solo non direttamente ricomprese nelle tabelle annesse al decreto, bensì) neppure riconducibili fra le «complementari non ricomprese nelle tavole allegate al […] decreto» e valorizzabili facendo ricorso «al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate» (art. 6, comma 1, d.m. 17 giugno 2016).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)