Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI ANALOGHI – IMPORTO VALUTAZIONE POSSESSO REQUISITO - VALORE COMPLESSIVO AL NETTO DEI RINNOVI E PROROGHE (35)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2022

E’ evidente, pertanto, che il valore dell’appalto da prendere a riferimento ai fini della valutazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è quello di € 766.477,02, pari alla durata triennale e alle prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate e commissionate con certezza all’operatore risultato aggiudicatario. Vanno quindi escluse, ai fini del calcolo del valore complessivo dell’appalto, sia le prestazioni corrispondenti al periodo di rinnovo triennale, sia quelle corrispondenti al periodo di proroga tecnica, in quanto meramente eventuali e opzionali.

Come condivisibilmente affermato dalle parti resistenti, il valore invocato dalla ricorrente costituisce l’importo totale pagabile, previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 ai soli fini della verifica della soglia comunitaria. Allorché si tratti di requisiti di partecipazione, invece, è richiamabile l’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale richiede che i requisiti e le capacità di cui al comma 1 siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza (si richiama in proposito TAR Lombardia Milano, sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 494, citata dalla controinteressata, alla cui lettura integrale per brevità si rimanda), secondo cui “L’art. 35 D. Lgs. 50/2016 è effettivamente ispirato al principio di omnicomprensività delle somme contemplate nella legge di gara. Nel disciplinare la quantificazione del valore dell’appalto, l’art. 35 comma 4 stabilisce infatti che: «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori […] è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore». La norma introduce dunque il criterio dell’importo totale pagabile, che impone di tenere in considerazione tutte le somme erogabili dalla stazione appaltante in ragione della gara. Tuttavia, l’indicato criterio viene previsto ai soli fini, perseguiti dalla norma, legati alla valutazione dell’osservanza delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 commi 1 e 2. Il criterio dell’importo totale pagabile, dunque, è applicabile all’appalto solo a tali fini. Quanto ai requisiti di partecipazione, il legislatore individua invece un differente criterio. L’art. 83 D. Lgs. 50/2016, che disciplina tale ulteriore aspetto, è infatti ispirato al principio di proporzionalità all’oggetto dell’appalto, nell’ottica della garanzia della massima possibile partecipazione alla gara, e dell’agevolazione dell’accesso alla procedura selettiva per le imprese di ridotte dimensioni. In tale prospettiva, l’art. 83 D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: «2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione […]» (art. 83 comma 2 D. Lgs. 50/2016); il tutto in conformità con le previsioni della legge delega n. 11/2016, la quale dava mandato al Governo di prevedere la: «r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese» (art. 1 comma 1 lettera ‘r’ L. 11/2016). Orbene, l’oggetto dell’appalto, cui le suddette norme commisurano i requisiti per la partecipazione, non coincide con l’importo totale pagabile di cui all’art. 35. Invero, nell’oggetto dell’appalto ex art. 83 rientrano solo le prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate, e come tali concretamente commissionate all’operatore privato. È dunque solo ai corrispettivi (a base d’asta) di tali prestazioni che va rapportata l’individuazione dei requisiti di accesso”.

Applicando i suesposti principi al caso in esame, l’unico periodo certo oggetto di affidamento è il primo triennio ed è ad esso che va commisurato il valore dell’appalto ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso.

Conseguenza di tale ragionamento è che la -OMISSIS- è certamente in possesso del requisito richiesto dal bando, avendo svolto, nel triennio considerato e per ogni anno, servizi per un importo superiore alla soglia di 1/3 del valore dell’appalto, sia considerando l’ammontare complessivo delle commesse nel triennio, sia considerando i tre servizi analoghi riferiti a ciascuna annualità (cfr. DGUE sub doc. n. 14 allegato al ricorso).

Né a diverse conclusioni può indurre l’esempio esplicativo contenuto al punto 7.3, lettera a), del disciplinare, che appunto, in quanto meramente esemplificativo, non può avere portata vincolante e non può che essere letto conformemente alla disciplina complessiva della lex specialis e alla normativa di settore.



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