RIGORE NELLA PROVA DEI SEGRETI COMMERCIALI PER SECRETRE L'OFFERTA TECNICA NEGLI APPALTI (35.4)
La qualifica di segreto tecnico o commerciale non può essere estesa a ogni elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una propria organizzazione e idee differenti. L'oscuramento è legittimo solo per elaborazioni e studi specialistici che differenzino il valore del servizio e la cui diffusione arrechi un pregiudizio concreto alla competitività del detentore, restando onere del concorrente dimostrare l'esistenza di misure di protezione ragionevolmente adeguate a mantenere segrete tali informazioni.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

