ONERE PROBATORIO RIGOROSO PER L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA PER SEGRETI COMMERCIALI (35.4)
In materia di accesso agli atti di gara, l'istanza di oscuramento dell'offerta tecnica deve essere puntuale e lenticolare, non essendo ammissibile una richiesta sintetica e globale per categorie di informazioni. L'operatore economico deve provare che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto tali e siano soggette a misure di protezione adeguate; non costituiscono segreto tecnico o commerciale le modalità organizzative e pedagogiche riconducibili all'ordinaria gestione del servizio, prive di elementi di innovatività idonei a conferire un reale vantaggio concorrenziale.
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