OBBLIGO DI SPECIFICA COMPROVAZIONE PER LA TUTELA DEL SEGRETO TECNICO E COMMERCIALE (35.4)
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento, l'operatore economico che intenda opporsi alla divulgazione della propria offerta tecnica ha l'onere di specificare e comprovare analiticamente l'esistenza di segreti tecnici o commerciali, non essendo sufficiente il mero richiamo al know-how aziendale. La stazione appaltante deve effettuare una valutazione autonoma e rigorosa su tali dichiarazioni, potendo negare l'accesso solo in presenza di una puntuale dimostrazione della sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e comunque garantendo l'ostensione integrale se necessaria ai fini della difesa in giudizio dell'istante.
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