ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA SENZA MOTIVAZIONE PUNTUALE SUI SEGRETI (36.4)
È illegittimo l'oscuramento parziale dell'offerta tecnica qualora la motivazione fornita dal concorrente e recepita dalla stazione appaltante sia generica e non specifichi quali elementi dell'offerta possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica previsti dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale. L'amministrazione non può limitarsi a un richiamo acritico della volontà del concorrente, ma deve compiere un'istruttoria autonoma sulla sussistenza del segreto, atteso che la partecipazione a una gara pubblica espone fisiologicamente l'organizzazione aziendale alla trasparenza.
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