ILLEGITTIMA LA DIVULGAZIONE AUTOMATICA DEI SEGRETI TECNICI SENZA PROVA DI INDISPENSABILITÀ DIFENSIVA (35.5)
In tema di accesso agli atti di gara, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di proteggere i segreti tecnici e commerciali motivatamente indicati dall'offerente, potendo consentirne l'accesso solo ove risulti strettamente indispensabile per la difesa in giudizio di un altro concorrente. Tale valutazione di indispensabilità non può essere operata in via preventiva o automatica dall'Amministrazione, ma richiede un bilanciamento concreto tra l'interesse alla riservatezza industriale e quello all'effettività della tutela giurisdizionale, quest'ultimo da valutarsi in relazione a specifiche e attuali esigenze difensive.
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