MOTIVAZIONE PUNTUALE OBBLIGATORIA PER OSCURAMENTO ATTI COPERTI DA SEGRETO TECNICO E COMMERCIALE (35.4)
È illegittimo l'oscuramento della documentazione tecnica operato dalla Stazione Appaltante in sede di accesso agli atti qualora manchi una motivazione analitica che giustifichi la reale sussistenza di segreti tecnici o commerciali; non è sufficiente la mera opposizione del controinteressato, occorrendo che l'Amministrazione individui le informazioni concretamente suscettibili di sfruttamento economico e fornisca una motivazione neutra che descriva il contenuto essenziale dei dati protetti per consentire al richiedente il pieno esercizio del diritto di difesa.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

