L'AMMINISTRAZIONE DEVE MOTIVARE AUTONOMAMENTE L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA PER SEGRETI COMMERCIALI (36.3)
In tema di accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica, è illegittimo il provvedimento di oscuramento dell'offerta tecnica che si limiti a recepire acriticamente la richiesta di secretazione presentata dall'operatore economico. La Stazione Appaltante è tenuta a svolgere un'autonoma valutazione e a fornire una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali rispondenti ai requisiti di segretezza e rilevanza economica di cui all'art. 98 del d.lgs. 30/2005; in assenza di tale prova rigorosa, deve prevalere l'interesse difensivo del concorrente e il principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.
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