Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO: L'ANAC E' TENUTA A VERIFICARE ESCLUSIVAMENTE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale, l'ANAC non è tenuta a svolgere un'indagine istruttoria approfondita che si sostituisca all'analisi del Giudice Ordinario sulla sussistenza dell'inadempimento, gravando sull'Autorità solo un onere di "completezza espositiva" circa le diverse ricostruzioni dei fatti emerse. L'archiviazione della segnalazione è doverosa solo in presenza di una "manifesta infondatezza", riscontrabile qualora emerga l'immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di forza persuasiva tale da sovrastare la tesi della stazione appaltante.

“L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti [...] e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale [...] Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato”” (conformemente a Cons. Stato, sez. V, n. 9226/2025).

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)