Giurisprudenza e Prassi

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - NON COSTITUISCE UN OBBLIGO (106)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Per l’art. 106 codice dei contratti “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: … d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze: … 2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o [per contratto, anche] a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché’ ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice”.

Da quanto sopra discende che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di procedere con lo scorrimento della graduatoria, stabilendo, l’articolo in esame, una possibilità di procedere con lo scorrimento.

In sostanza, viene demandata alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta di procedere o meno con lo scorrimento.

La giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato che l’amministrazione, una volta indetta una procedura di gara, non è tenuta a concluderla con l’aggiudicazione del contratto, ove si oppongono gravi motivi di pubblico interesse di cui ovviamente la stazione appaltante deve dare formale giustificazione.

Pertanto, se, come si è visto, l’affidamento del contratto oggetto di pubblica gara non costituisce un obbligo incondizionato per l’amministrazione appaltante neppure nei confronti del concorrente primo graduato, a maggior ragione deve essere riconosciuto agli organismi amministrativi un ambito di discrezionalità per quanto attiene l’opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria degli aspiranti contraenti.

Nel caso in esame, inoltre, l’Amministrazione ha dato ampia motivazione in ordine alla scelta di affidare al “Gruppo Operativo Lavori Pubblici”, con conseguente risparmio di spesa, le prestazioni oggetto del contratto risolto, piuttosto che procedere allo scorrimento della graduatoria in cui è collocato il ricorrente.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...
SETTORI ORDINARI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del Codice: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II...
SETTORI SPECIALI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hh) del Codice: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codic...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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