Giurisprudenza e Prassi

REVOCA FINANZIAMENTO PUBBLICO PER INERZIA - RESPONSABILITA' DEL RUP

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2023

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, in materia di danno erariale, avente ad oggetto gli oneri di progettazione di un’opera, subito da un ente comunale a seguito della revoca del finanziamento pubblico, per mancata attestazione di utilizzo delle somme e omesso riscontro ai susseguenti solleciti dell’amministrazione erogatrice (MEF), ha affermato che l’inerzia dell’organo politico non esonera il responsabile unico del procedimento dall’esercizio delle azioni dallo stesso esigibili, quali la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, che non siano specificatamente attribute ad altri organi o soggetti, nonché la segnalazione di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli opportuni interventi e la sorveglianza dell’efficiente gestione economica (art. 7 L. n. 109/1994, artt. 7 e 8 DPR n. 554/1999, art. 31 D.lgs. n. 50/2016). Il Collegio d’appello ha, pertanto, confermato le statuizioni di condanna a carico del RUP, in quanto, pur ritenendo sussistente la responsabilità di terzi, ha accertato che ove l’appellante non avesse serbato un contegno del tutto inerte, avrebbe potuto (rectius dovuto) attivarsi per evitare la revoca del finanziamento in argomento o quanto meno sollecitare l’organo politico all’attestazione della spesa, nonché ad agire a norma dell’art. 195 TUEL.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;