Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILE DI FASE - PUO' ESSERGLI ATTRIBUITA LA COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE (15.4)

TAR VALLE D'AOSTA SENTENZA 2024

Ad avviso del Collegio, non è ravvisabile un’antinomia tra la nuova disciplina del responsabile unico del progetto (RUP) prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e la disciplina regolamentare in materia di ordinamento militare (art. 451, comma 5, d.p.r. n. 90/2010), che prevede l’incompatibilità tra la carica di comandante (nella presente procedura individuato quale RUP) e quella di capo del servizio amministrativo, cui compete l’adozione degli “atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna”, degli “atti negoziali connessi con la gestione del bilancio” e degli “atti negoziali per l’amministrazione e l’utilizzazione dei materiali” (art. 451, comma 1, d.p.r. n. 90/2010).

Al riguardo, deve essere infatti valorizzata la previsione dell’art. 15, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici, in base alla quale “Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

Tale facoltà per le stazioni appaltanti, secondo quanto indicato nella relazione al codice del Consiglio di Stato, “…presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi” (cfr. pag. 32).

Nell’esercizio di tale facoltà prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione resistente, ha individuato un modello organizzativo compatibile con la particolare disciplina dell’ordinamento militare, nominando, ai sensi del sopra citato art. 15, comma 4, quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il capo del servizio amministrativo, il quale è stato espressamente autorizzato dal comandante e responsabile unico del progetto “…a ricorrere alla procedura di acquisizione entro il limite massimo, iva esente, di € -OMISSIS- (-OMISSIS-), avendo cura di porre in essere gli atti di gestione propria, anche a rilevanza esterna, previsti dall'art. 451 del D.P.R. n. 90/2010 e smi, con relativa redazione e pubblicazione degli atti prodromici all'espletamento della procedura negoziata, utile alla conclusione dell'accordo quadro di cui in oggetto…” (cfr. determina a contrarre del -OMISSIS-, doc. 8 resistente).

In tale contesto organizzativo della stazione appaltante, l’emanazione del provvedimento di esclusione da parte del capo del servizio amministrativo non si pone quindi in contrasto con la sopra citata previsione dell’art. 15, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici, rientrando l’attività di verifica delle cause di esclusione dalla gara proprio nella fase di affidamento, per la quale il predetto capo del servizio amministrativo è stato nominato responsabile.

Tale conclusione, ad avviso del Collegio, non trova ostacolo nella circostanza, rilevata da parte ricorrente, che l’art. 7 dell’allegato I.2 al codice, nell’elencare i compiti del RUP per la fase dell’affidamento, menziona, alla lett. d), le esclusioni dalle gare.

Al riguardo, occorre infatti osservare che tale disposizione, da un lato, non prevede espressamente che tale compito non possa essere assolto dal responsabile per la fase di affidamento, qualora nominato dalla stazione appaltante, e dall’altro, deve essere letta in relazione all’art. 15 di cui costituisce attuazione ed esecuzione, il cui comma 4, come si è visto, prevede che, in caso nomina dei responsabili per le varie fasi, “Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

Peraltro, a dimostrazione del fatto che le disposizioni del richiamato allegato al codice devono essere interpretate alla luce dell’art. 15 di cui è attuazione, si deve rilevare che il predetto allegato è definito espressamente, nella relazione elaborata dal Consiglio di Stato, “…di natura regolamentare, assorbendo le linee guida n. 3 dell’ANAC” (cfr. pag. 32), e che, in base all’art. 15, comma 5, sarà “…abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;