Giurisprudenza e Prassi

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA : DI COMPETENZA DEL RUP (31.3)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2024

Nel merito il ricorso va accolto, in quanto risulta fondato;

– ciò vale, innanzitutto per il primo motivo di ricorso, volto a far valere il vizio dell’incompetenza dei provvedimenti impugnati, in quanto questi ultimi non sono stati sottoscritti dal RUP, che in materia avrebbe una competenza esclusiva e “funzionale”;

– sul punto, decisiva risulta la considerazione del tenore dell’art. 31 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;

– tale disposizione è stata interpretata dal condivisibile orientamento giurisprudenziale nel senso che: i) la stessa “delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. St., III, n. 2983/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); ii) “Le attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all’adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell’adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all’avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell’intero ciclo dell’appalto” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019); iii) tali conclusioni sono corroborate dalle Linee Guida ANAC n. 3, dalle quali è dato desumere che, ove – come nel caso di specie – la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (cfr. in tal senso T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); iv) “affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (cfr. sempre T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); v) conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 31,comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”; e ciò anche se il RUP non è investito di poteri a valenza esterna (cfr. ancora T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018 e in senso analogo T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1373/2021; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019; Cons. St., V, n. 7470/2010);

– a tale stregua, nel concreto va considerato che: i) la fase di accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicataria risulta essere stata deferita al RUP ed è stata da quest’ultimo compiuta; tuttavia, l’attività provvedimentale, che ha compendiato le relative risultanze e ha recato le determinazioni sfavorevoli per l’aggiudicataria, è stata compiuta da un altro soggetto (il Provveditore per le Opere Pubbliche); ii) le Amministrazioni ricorrenti si sono limitate a richiamare il ruolo di quest’ultimo, quale superiore gerarchico del RUP; sennonché tale elemento risulta di per sé neutro, tenuto conto del regime “speciale” e “funzionale” della competenza in favore del RUP e della correlativa necessità di un’apposita ed espressa previsione di segno diverso per poter derogare al predetto regime, previsione nella specie né evocata né tanto meno allegata;

– pertanto, i provvedimenti impugnati, in quanto sottoscritti dal Provveditore per le Opere Pubbliche, risultano affetti dal vizio di incompetenza.

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DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;