Giurisprudenza e Prassi

GARE DI ENTI LOCALI - AMMISSIBILE CUMULO DI FUNZIONI DI RUP E PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA (77)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

In giurisprudenza si è già chiarito (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 13/03/2014 , n. 1257) che “nelle gare indette dagli enti locali non comporta violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente della commissione di gara, di responsabile del procedimento e di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi in materia di responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267”.

Deve quindi ritenersi, come sostenuto dalle resistenti, che l’art. 77 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione all’Ordinamento degli Enti Locali – nell’attuale formulazione di cui al D.lgs. n. 267/2000 – essendo chiaro l’art. 107 del TUEL nell’assegnare ai Dirigenti (cumulativamente) “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso” e “la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso”, senza distinzioni o previsioni analoghe a quelle introdotte (successivamente all’art. 107 del TUEL) dall’art. 77 comma 4 del Dlgs. n. 50/2016.

Quest’ultima norma, sia pure avente carattere di specialità rispetto all’art. 107, non può utilmente derogare all’art. 107 cit. stante la previsione di una efficacia “rafforzata” che le proviene dalla previsione di cui al comma 4 del medesimo art. 107, secondo cui “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (tenuto conto che l’art. 1, comma 4, prevede che “Ai sensi dell’art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”).

Né può sostenersi, come pure prospetta la difesa della parte ricorrente, che l’art. 107 cit. disciplina solo in via generale le funzioni dei dirigenti degli Enti Locali, così che, in sostanza, l’art. 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 si integrerebbe con la prima, imponendo agli Enti Locali di suddividere le responsabilità delle procedure di appalto e la presidenza delle relative commissioni tra vari dirigenti in servizio (o anche nominati dall’esterno, nei limiti in cui l’Ordinamento lo preveda), perché tale suddivisione (oltre a costituire comunque un’ingerenza nell’autonomia organizzativa specifica che è propria di queste Amministrazioni) colliderebbe con il principio della responsabilità piena dei risultati di gestione che deriva ai Dirigenti dell’Ente Locale dalla previsione del comma 6 dell’art. 107 TUEL (secondo cui i dirigenti sono “direttamente” responsabili, “in via esclusiva”, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione) che presuppone la riferibilità al Dirigente (ed al suo settore di organico) dell’intero procedimento volto al conseguimento del risultato o dell’obiettivo per cui è stata assegnata una determinata risorsa.

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