Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - LIMITI ALLE VALUTAZIONE

TAR FRIULI SENTENZA 2020

Il giudizio di affidabilità del concorrente implica “valutazioni di carattere discrezionale in cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente»” e non può essere, quindi scrutinato dal giudice. Tantomeno, quindi, tale giudizio altamente discrezionale, poteva essere affidato ad un soggetto estraneo all’amministrazione appaltante (e, in generale, al novero dei soggetti pubblici).

È solo l’amministrazione, titolare dell’interesse alla corretta esecuzione dell’opera, a dover decidere, secondo i propri insindacabili canoni di valutazione, se l’aggiudicatario dia sufficienti garanzie sul positivo esito del contratto. Esclusivamente l’amministrazione, inoltre, può “pesare” il rilievo da attribuire ai vari elementi informativi di cui dispone, come quelli relativi all’andamento di precedenti rapporti contrattuali con l’operatore (che il ricorrente, a ragione, lamenta non essere stati considerati).

L’attribuzione di tale giudizio ad una società esterna non può che falsare le valutazioni, per il solo fatto di non essere quelle proprie del soggetto pubblico, che ad esso esclusivamente competono. In proposito, si richiama Cons. St., comm. spec., 23 ottobre 2018, n. 2616 che, nell’esprimere un parere sulle linee guida ANAC recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di appalto significative per l’esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016” ha riconosciuto l’importanza di non irrigidire il margine di discrezionalità della stazione appaltante quanto alla valutazione sull’affidabilità dell’aspirante contraente. Si tratta, infatti, di un giudizio non predeterminabile, analogo a quello che compie “qualunque soggetto giuridico usando del buon senso e della diligenza comune del buon padre di famiglia”, attenendo in particolare al “legame fiduciario che costituisce il cuore di ogni contratto e rapporto giuridico, non solo tra privati, ma anche riguardo alla pubblica amministrazione”. È evidente che tali valutazioni, delicate e individuali, non si prestano ad essere esternalizzate.



Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;