Giurisprudenza e Prassi

RTI - MANDATARIO REQUISITI MAGGIORITARI - RISPETTO A QUELLI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI DALLA MANDANTE (83.8)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2021

L’art. 7.4 del Disciplinare, che richiede che “la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria”, va interpretato al netto dei c.d. “requisiti sovrabbondanti”.

In materia di “distribuzione” dei requisiti all’interno di un RTI (come disciplinati dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria (ma in rapporto a quelli effettivamente impegnati dalle mandanti).

Il principio è stato già affermato da questa Sezione (TAR Sardegna, sez. II, 14.11.2019 n. 832) che ha ritenuto che « la circostanza che vi sia un “esubero” di fatturato della mandante non turba i rapporti di qualificazione che le norme mirano a tutelare (art. 83, comma 8, del codice)» nonché dal TAR Lombardia, sez. IV, 6.7.2020, n. 1287 <<l’art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, nel prevedere che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, fa riferimento ai requisiti minimi previsti per concorrere allo specifico appalto, e non ai requisiti posseduti in astratto ed in termini assoluti dalle singole imprese raggruppate; con una diversa interpretazione si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libera determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni, che sarebbero le uniche che possono assumere la posizione di mandatarie> (cfr anche determinazione n. 15/01 dell’ Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici).

L’ANAC (cfr. delibera n. 1207 del 18.12.2019) ha escluso la rilevanza del fatto che la mandante possieda un requisito in misura SUPERIORE (IN TERMINI ASSOLUTI) rispetto a quello del mandatario, purchè questo possieda (come nella specie) il requisito in misura sufficiente per soddisfare le richieste della lex specialis.

Altrimenti verrebbe imposto alla mandante (in quanto impresa che possiede oggettivamente il requisito in misura maggiore) di assumere, necessariamente, il ruolo di mandataria in tutte le gare, con indebita compressione dell’autonomia negoziale delle imprese che intendono associarsi.

In sostanza, la verifica della corretta formazione del raggruppamento va compiuta in riferimento al confronto delle quote di partecipazione rispetto al bando (e non tra le imprese che lo formano).

Dunque il RTP non doveva (né poteva) essere escluso per questo motivo, in quanto sia il mandatario che la mandante possedevano, autonomamente, i requisiti per l’ ammissione alla gara.




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