Giurisprudenza e Prassi

RTI COSTITUENDO: L'OMESSA FIRMA DELL'OFFERTA DA PARTE DI UN COMPONENTE NON DETERMINA L'ESCLUSIONE SE L'IMPEGNO E' DESUMIBILE DAL COMPLESSO DEGLI ATTI (68)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, i vizi della sottoscrizione dell'offerta assumono rilievo escludente solo se e in quanto rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della stessa, dovendosi altrimenti privilegiare un'interpretazione sostanzialistica e antiformatistica orientata al principio del risultato.

"Occorre, inoltre, evidenziare che secondo recente giurisprudenza (TAR Sicilia, 30 gennaio 2026 n. 301, relativa a un caso nel quale era contestata l’omessa esclusione in ragione della mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società mandataria di un RTI costituendo di parte dell’offerta tecnica, dunque un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio) – la quale si pone, comunque, nel solco di numerosi precedenti del medesimo tenore – e che il Collegio condivide pienamente, « i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020). Il principio è stato enunciato anche dall’ANAC, con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020, la quale si è espressa circa l’illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l’offerta risulta comunque con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico. Tale orientamento si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, che sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza».

La sentenza citata, richiamando un altrettanto recente precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 113), ha altresì precisato che «una interpretazione sostanzialistica…appare maggiormente conforme al principio del risultato» e che «in tema di appalti, la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici; in realtà, come osservato dall’indirizzo più attento della giurisprudenza, rappresentano uno strumento per selezionare l’operatore economico più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto (Cons. Stato, n. 9812 del 2023)», concludendo che «i poteri valutativi e la discrezionalità della Pubblica Amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità e alla necessità di ampliare il contesto partecipativo delle imprese, ma soprattutto all’esigenza della Stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo (Cons. Stato, n. 1620 del 2025)».

La decisione citata ha, quindi, consivisibilmente affermato che «in una procedura telematica (quale quella oggetto di ricorso), strutturata in modo da consentire comunque di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, l’irregolarità (con riferimento alla mancata sottoscrizione di (solo) alcuni degli allegati all’offerta tecnica) possa ritenersi superabile, atteso che l’esclusione di un’offerta, di cui modalità diverse concorrono comunque ad assicurare la paternità e l’immodificabilità, risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del favor partecipationis. Tali principi impongono di ricercare soluzioni interpretative dirette a promuovere la più ampia competizione, spingendo verso una più accentuata dequotazione dei vizi formali (peraltro, già intrapresa dall’art. 21-octies, co. 2, della l. 241/1990), non solo degli atti amministrativi ma anche delle dichiarazioni rese dai privati, allorquando siano esenti da vizi radicali della volontà da cui scaturiscono e non vi ostino i principi di concorrenza e di parità di trattamento»."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)