RITO APPALTI: IRRICEVIBILE IL RICORSO DEPOSITATO OLTRE IL TERMINE DIMEZZATO
In materia di impugnazione dei provvedimenti inerenti le procedure di affidamento, trova applicazione la regola del rito speciale.
"il ricorso rientra nell’ambito applicativo degli artt. 119 e 120 c.p.a., in considerazione del suo oggetto;
- l’art. 119 c.p.a., che disciplina una serie di materie ivi specificate, tra cui l’impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, quale è quella qui in rilievo (salvo quanto previsto solo per la suddetta materia dal successivo art. 120 c.p.a.), al comma 2, prevede: “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati…”;
- ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a.: “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”;
- di conseguenza, in base al combinato disposto dei citati art. 45, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., il termine perentorio per il deposito è di 15 giorni in relazione ai ricorsi concernenti la materia dei contratti pubblici;
- nella specie il predetto termine è stato abbondantemente superato;
- l’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. dispone: “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso… irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito”;"
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