Giurisprudenza e Prassi

RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE RICHIEDE UN PREVENTIVO CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE (108)

CORTE DI APPELLO DI TORINO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la procedura di risoluzione disciplinata dall’art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 per ritardi imputabili all’appaltatore richiede, a fini di legittimità, l'espletamento di un preciso iter endoprocedimentale. Tale iter non si esaurisce con l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento, ma impone alla Stazione Appaltante la convocazione dell'operatore economico per la redazione di un verbale in contraddittorio. Solo la documentata permanenza dell'inadempimento in tale sede consente l'esercizio del potere risolutivo, restando esclusa ogni forma di automatismo risolutorio.

“tale norma non prevede un meccanismo di risoluzione automatica conseguente al mero spirare del termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, poiché prevede che dopo lo spirare del termine debba essere redatto un processo verbale in contraddittorio tra le parti e che la risoluzione possa essere esercitata solo se permane l’inadempimento dell’impresa esecutrice.” (Cfr. Corte d'Appello Torino n. 867/2024).

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