Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE CONSENSUALE: NON OBBLIGATORIO DICHIARARLO IN SEDE DI GARA

TAR EMILIA BO SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, lo scioglimento contrattuale in discussione non è avvenuto a fronte di un inadempimento contrattuale da parte della omissis, trattandosi infatti di “risoluzione” consensuale, come tale esclusa dagli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022), a maggior ragione tenuto conto del principio di tassatività introdotto per gli illeciti professionali dall’art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che riconduce l’illecito professionale al verificarsi di uno dei seguenti elementi “c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”, prevendo al comma 6 quali mezzi di prova idonei in relazione al comma 3 “c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”.

Peraltro, nel caso in discussione, la delibera n.992/2023 del Direttore Generale della omissis in realtà consiste in una presa d’atto della decadenza dell’offerta di omissis ex art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 per “motivate difficoltà oggettive, emerse anche nei tavoli tecnici svolti nel corso di questi mesi”, e cioè per l’insostenibilità economico-finanziaria del servizio a fronte del rincaro dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, senza che sia stato riscontrato e contestato alcun inadempimento da parte dell’aggiudicataria al contratto, ancora non concluso tra le parti.

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