Giurisprudenza e Prassi

PRECEDENTI RISOLUZIONI CONTRATTUALI - INCIDONO SULL'ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.C)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.

L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).

Deve quindi ritenersi che il potere di disporre l’iscrizione riguardi, anche dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, lett. dd), del d.P.R. n. 207/2010, tanto le notizie che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, come precedentemente previsto, che quelle rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, oggi codificate dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (Tar Lazio, sez I, 17 febbraio 2021, n. 1999).

Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l’annotazione disposta dall’ANAC ha ad oggetto un provvedimento di risoluzione contrattuale dipendente da un segnalato inadempimento dell’aggiudicatario, la cui adozione da parte della stazione appaltante non è contestata neppure dalla ricorrente, che nel ricorso introduttivo del giudizio ha ammesso di aver stipulato il contratto, contestando, piuttosto, la qualificazione della sua condotta in termini di inadempimento grave: alla luce di tale constatazione non si può affermare che la segnalazione della stazione appaltante fosse manifestamente inconferente o infondata.

D’altro canto i provvedimenti di risoluzione contrattuale sono chiaramente rilevanti in termini di errore professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d. lgs. 50/2016: trattasi, quindi, di provvedimenti chiaramente riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.

Infine va sottolineato che non compete all’ANAC valutare l’intrinseca legittimità dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti, che debbano essere fatti oggetto di segnalazione ed annotazione: all’ANAC spetta, semmai, la verifica circa l’effettiva esistenza di simili provvedimenti e proprio a tale scopo l’Autorità è tenuta ad instaurare il contraddittorio con l’operatore economico, che se del caso può far rilevare l’inesistenza dei provvedimenti segnalati o la di loro successiva revoca o annullamento. La legittimità di tali provvedimenti, peraltro, può essere contestata dall’operatore economico solo nelle competenti sedi, e correlativamente non può ritenersi consentito all’ANAC sovrapporre una propria valutazione, poiché un simile sistema comprometterebbe la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo che una medesima situazione possa essere valutata differentemente da diverse Autorità ed a diversi fini.


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