Giurisprudenza e Prassi

GRAVE INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE: RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA P.A. (108)

TRIBUNALE DI VENEZIA SENTENZA 2025

L'art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), secondo un'impostazione ripresa anche dall'art. 122, co.3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, ossia il "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni", consentendo che nel caso in cui l'istruttoria avviata con la "contestazione degli addebiti all'appaltatore" svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la PA possa "dichiarare" la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del giudice ordinario.

I contratti di appalto di opere pubbliche costituiscono, infatti, fattispecie negoziali in cui, pur collocandosi le parti in una posizione di tendenziale parità, dalla quale deriva la titolarità, nella fase di esecuzione del contratto, di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489), la pubblica amministrazione conserva speciali poteri di autotutela di natura pubblicistica, a tutela dell'interesse pubblico di cui è depositaria, che giustificano, in deroga alla disciplina di diritto comune, anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via meramente eventuale e successiva, su iniziativa della controparte.

La controversia attiene alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489) e pertanto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Le risultanze dell'istruttoria orale, unitamente ai documenti dimessi in causa, hanno confermato i fatti dedotti dall'ente convenuto.

La sistematicità dei ritardi e le plurime omissioni nelle consegne hanno comportato un aggravio di compiti per stazione appaltante al fine di assicurare la costante riorganizzazione del servizio e l'approvvigionamento dei prodotti mancanti Il numero, la frequenza e l'entità delle violazioni contrattuali, valutati in relazione al breve periodo di esecuzione del rapporto (luglio 2021-aprile 2022) sono tali da "compromettere la buona riuscita delle prestazioni", come richiesto dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

In conclusione, sussistono i presupposti della dichiarata risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, che è stata legittimamente dichiarata.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, è risultato provato il maggiore esborso sostenuto per l'acquisto da altri fornitori di prodotti che avrebbero dovuto essere forniti dall'attrice.


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